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* NORMATTIVA *
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Ricerca uffici giudiziari - collegamento al portale servizi telematici del ministero della giustizia
RICERCA UFFICI GIUDIZIARI - COLLEGAMENTO AL PORTALE SERVIZI TELEMATICI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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Data di pubblicazione | 28/01/2014 |
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GEOGRAFIA GIUDIZIARIA * LE LINEE GUIDA PER IL TRIBUNALE DI SALERNO E LE SEZIONI DISTACCATE SOPPRESSE * (agg. 10/9/2013) - Ultima disposzizione sui fascicoli provenienti dalle sezioni distaccate soppresse: adempimenti rimessi al Ruolo Generale.
Sezioni: | Menu Laterale | CIRCOSCRIZIONI GIUDIZIARIE |
Sezioni: | PRIMA FILA |
Autore | post Enrico TortolaniI |
Data di pubblicazione | 28/09/2013 |
*** Per disposizione del Presidente Ferrara, gli addetti al Ruolo Generale civile devono ricevere tutti gli atti ed effettuare gli adempimenti di tutti i fascicoli provenienti dalle sezioni distaccate soppresse. Per quelli ex Eboli, limitatamente ai fascicoli di comoetnza della I e III sezione ( quelli della II sezione sono rimasti assegnati ad Eboli). * * *
Il Presidente del Tribunale di Salerno, in risposta ad espressa richiesta inoltrata dal Presidente del C.O.A. Salerno Avv. Americo Montera, ha comunicato le linee guida per l'applicazione delle modifiche alle circoscrizioni giudiziarie, in vigore dal 1 settembre 2013.
Illustrati gli accorpamenti, le modalità degli adempimenti(iscrizioni a ruolo) , e la fissazione delle nuove udienze innanzi alle sezioni centrali.
In allegato la comunicazione del Presidente del Tribunale di Salerno, con le tavole riepilogative delle udienze civili riassegnate; nonchè la richiesta del Presidente Montera.
In allegato l'utlima tabella riepilogativa, aggiornata al 10/9, con i rinvii delle udienze delle seioni soppressse.
Comunicato infine l'ultimo provvedimento presidenziale relativo a depositi ed adempimenti dei fascicoli provenienti dalle sezioni distaccate soppresse: competente il Ruolo Generale (si veda allegato).
Tabella riassegnazione cause civili per allegato clicca qui
Comunicazione presidente tribunale Salerno per allegato clicca qui
Richiesta presidente Montera per allegato clicca qui
Gazzetta ufficiale il decreto legislativo di riforma delle circoscrizioni giudiziarie per l'allegato clicca qui
Quadro sinottico delle modifiche per l'allegato clicca qui
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COA SALERNO- UFFICI GIUDIZIARI
Pagina 1 di 1
PRESIDENTE AVV. AMERICO MONTERA
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legittimità delle modifiche apportate al Regolamento attuativo delle attività statutarie dell’EPAP
Sezioni: | Menu Laterale | CASSA FORENSE NEWS |
Sezioni: | EVENTI E VARIE |
Autore | Avv. Vincenzo Nocilla e Avv. Maria Annunziata |
Data di pubblicazione | 09/09/2015 |
I delegati di cassa forense Avv. Vincenzo Nocilla e Avv. Maria Annunziata informano gli iscritti che il Tar del Lazio, con la recente Sentenza n. 11081/15, depositata in data 7.9.2015, nel giudizio in cui l’ADEPP è intervenuto ad adiuvandum, ha dichiarato la legittimità delle modifiche apportate al Regolamento attuativo delle attività statutarie dell’EPAP, le quali hanno introdotto un meccanismo che consente la redistribuzione degli utili di gestione costituiti dai contributi versati dagli iscritti, prevedendo, in particolare, che, qualora l’utile di gestione risulti, in termini percentuali, maggiore rispetto all’indice di ricapitalizzazione previsto dalla vigente normativa e pari al tasso di variazione del PIL su base quinquennale così come rilevato dall’ISTAT, una parte del maggior utile, pari al 50%, possa essere utilizzato per l’ulteriore ricapitalizzazione dei contributi soggettivi degli iscritti.
Al riguardo, il TAR ha richiamato la precedente sentenza del Consiglio di Stato n. 3859/14, relativa all’ENPAIA, con la quale è stato affermato che l’art. 1, comma 9, della Legge n. 335/1995 e le altre disposizioni in materia, nel prevedere che le Casse di previdenza debbano rivalutare le pensioni utilizzando, quale indice, la media del prodotto interno lordo nazionale degli ultimi cinque anni, stabiliscono un trattamento obbligatorio minimo che va assicurato, ma non vietano che le singole Casse possano, senza oneri per lo Stato, prevedere, utilizzando, come nella specie, gli utili di gestione, una rivalutazione maggiore che consente di erogare trattamenti pensionistici più alti. La determinazione assunta dal Ministero vanifica, in assenza di una norma imperativa di legge, l’autonomia negoziale collettiva riconosciuta a tali enti. Non è fuori di luogo osservare che da quanto sopra deriva indirettamente un’incentivazione dell’impiego efficiente delle risorse al fine di utilizzarle in modo conforme alla legge e agli atti statutari e regolamentari
Al riguardo, il TAR ha richiamato la precedente sentenza del Consiglio di Stato n. 3859/14, relativa all’ENPAIA, con la quale è stato affermato che l’art. 1, comma 9, della Legge n. 335/1995 e le altre disposizioni in materia, nel prevedere che le Casse di previdenza debbano rivalutare le pensioni utilizzando, quale indice, la media del prodotto interno lordo nazionale degli ultimi cinque anni, stabiliscono un trattamento obbligatorio minimo che va assicurato, ma non vietano che le singole Casse possano, senza oneri per lo Stato, prevedere, utilizzando, come nella specie, gli utili di gestione, una rivalutazione maggiore che consente di erogare trattamenti pensionistici più alti. La determinazione assunta dal Ministero vanifica, in assenza di una norma imperativa di legge, l’autonomia negoziale collettiva riconosciuta a tali enti. Non è fuori di luogo osservare che da quanto sopra deriva indirettamente un’incentivazione dell’impiego efficiente delle risorse al fine di utilizzarle in modo conforme alla legge e agli atti statutari e regolamentari